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 STATUTO

della Associazione “Istituto Superiore per le Scienze Cognitive”.

ARTICOLO 1

E’ costituita una Associazione denominata “Istituto Superiore per le scienze cognitive”.

ARTICOLO 2

L’associazione ha sede in Enna, via Grimaldi n.8

ARTICOLO 3

L’associazione ha durata fino al 2100.

ARTICOLO 4

L’associazione non ha fini di lucro ed ha quale scopo principale lo sviluppo scientifico e didattico nell’ambito delle scienze cognitive e lo sviluppo culturale e scientifico della città di Enna.

L’associazione si propone, inoltre, lo scopo della ricerca scientifica, quello della istruzione parauniversitaria e sperimentazione didattica, attività editoriali, attività congressuale e di sperimentazione clinica.

Per raggiungere detti scopi l’associazione potrà:

-    svolgere attività di ricerca scientifica nell’ambito dei seguenti ambiti;

-    Neuroscienze e scienze cognitive;

-    eziopatogenesi e psicopatologia delle affezioni psichiatriche;

-    epidemiologia psichiatrica e prevenzione del disagio psichico;

-    psichiatria clinica, psicoterapia e riabilitazione psichiatrica.

Organizzare e gestire una Scuola di Psicoterapia Cognitiva presso la quale svolgere attività di formazione e per la quale chiedere il riconoscimento ministeriale in conformità alla evoluzione del quadro normativo italiano e dell’Unione Europea;

-    istituire e gestire corsi di studio organizzando servizi per università, nonché seminari per docenti, studenti, ecc.;

-    svolgere corsi di aggiornamento culturale e professionale;

-    organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico su problemi attinenti le scienze cognitive e culturali in genere;

-    predisporre centri di documentazione a servizio dei soci e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studi e di ricerca;

-    provvedere all’acquisto ed alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, materiale vario di interesse culturale a beneficio dei soci e di tutti gli interessati;

-    orientare i soci ed il pubblico nel campo della editoria e in merito a pubblicazioni di loro interesse;

-    svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali;

-    stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali;

-    favorire la nascita di enti e gruppi, che, anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione alla associazione;

-    di istituire strutture quali ambulatori, day ospitale, centri sociali e comunità terapeutiche e simili finalizzate allo svolgimento di attività cliniche;

-    promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di    libri e di testi di ogni genere nell’ambito delle scienze cognitive, nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare, inoltre, notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie.

Per il raggiungimento di dette finalità l’associazione potrà, poi, collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.

L’associazione potrà, inoltre, ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali ad esempio:

Comune, Provincia o Regione, nonché da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

ARTICOLO 5

Nella associazione si distinguono i soci fondatori e i soci ordinari.-  Sono soci fondatori quelli risultanti dall’atto costitutivo.- Il Comitato Esecutivo può in ogni momento attribuire ad altri soci le prerogative attribuite ai soci fondatori.

ARTICOLO 6

Possono essere soci dell’associazione persone fisiche interessate, nonché enti di qualsiasi natura che svolgono attività analoga o connessa  a quella propria, ovvero utili in qualsiasi modo agli scopi dell’associazione.

ARTICOLO 7

Per essere ammesso a socio bisogna presentare domanda al Comitato Esecutivo e versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno dal Comitato Esecutivo.- Sull’ammissione a socio il Comitato Esecutivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

Le decisioni del Comitato Esecutivo sono inappellabili e non necessitano di motivazioni.

ARTICOLO 8

Può essere escluso il socio che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell’associazione.- Il Comitato Esecutivo decide sulla esclusione del socio con le stesse modalità indicate per l’ammissione.

ARTICOLO 9

Il socio escluso o recedente ha diritto al rimborso della quota pagata.

ARTICOLO 10

Sono organi dell’associazione:

-    l’assemblea dei soci

-    il Comitato Esecutivo

-    il Presidente dell’associazione

  ARTICOLO 11

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno due terzi dei soci.- Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Sono approvate le proposte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le nomine alle cariche sociali basta la maggioranza dei voti dei presenti.

E’ invece richiesta la presenza ed il voto favorevole dei quattro quinti dei soci per modificare lo statuto dell’associazione e così pure la presenza e il voto favorevole dei quattro quinti dei soci per sciogliere l’associazione e nominare I liquidatori.

ARTICOLO 12

Non sono ammessi voti per corrispondenza.- Le deleghe sono ammesse soltanto tra soci e con un massimo di tre per socio.

ARTICOLO 13

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

ARTICOLO 14

L’assemblea nomina di volta in volta un presidente, e nomina altresì un segretario, anche non socio.

Il verbale dell’assemblea viene firmato dal presidente e dal segretario.

ARTICOLO 15

   L’assemblea è retta da un Comitato esecutivo che

ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione.- Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri variabile da tre a cinque secondo la determinazione dell’assemblea all’atto della nomina e la maggioranza dei componenti deve rivestire la qualità di socio dell’associazione.

L’assemblea determina anche la durata in carica del Comitato esecutivo che non potrà essere comunque inferiore ad anni tre.- I membri del Comitato Esecutivo sono rieleggibili.- Il Comitato Esecutivo elegge tra i suoi membri un presidente che rappresenta legalmente l’associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l’uso della firma sociale.

Il presidente può conferire sia ai soci che a terzi procure sociali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti, dopo l’approvazione del Comitato Esecutivo.- Il presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 16

    L’associazione chiude l’esercizio sociale        annualmente il 31 dicembre di ogni anno, data in cui devono essere redatti l’inventario e il bilancio annuale.

ARTICOLO 17

Entro e non oltre cinque mesi dalla data di chiusura dell’esercizio dovrà essere convocata l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio.

ARTICOLO 18

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

-    dalle quote sociali di iscrizione deliberate dal Comitato Esecutivo;

-    da quote annuali stabilite periodicamente dal Comitato Esecutivo;

-    da contributi e sovvenzioni, donazioni, erogazioni e lasciti di qualsiasi natura, delle industrie farmaceutiche e di ogni azienda o impresa in genere e degli enti pubblici locali e regionali, nonché di privati;

-    da ogni bene mobile e immobile che diverrà di proprietà dell’associazione;

-    da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ARTICOLO 19

Il Comitato Esecutivo avrà facoltà di emettere un Regolamento per l’attività dell’associazione, ovvero più Regolamenti per singoli settori di attività.

Del pari il Comitato Esecutivo potrà nominare anche tra non soci Comitati Scientifici anche per le singole discipline.

ARTICOLO 20

L’assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un collegio di tre Revisori dei Conti che durerà in carica quanto il Comitato Esecutivo.

Al Collegio spetterà la vigenza contabile ed amministrativa sulla conduzione

ARTICOLO 21

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’art. 11 del presente statuto; l’assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

ARTICOLO 22

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia e precisamente:

a)è fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) l’Associazione si obbliga di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) il rapporto associativo è uniforme per tutti gli associati ed è volto a garantire l’effettività del rapporto medesimo, esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevede per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

d) l’associazione si obbliga di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) gli organi associativi sono eleggibili, liberamente, con il principio del voto singolo, di cui all’articolo 2532, secondo comma del Codice Civile, con sovranità dell’assemblea dei soci, associati e partecipanti, per i quali i criteri di ammissione e di esclusione sono individuati negli articoli 6, 7 e 8.

La convocazione dell’assemblea dovrà avvenire con criteri e forme idonee di pubblicità, così come dovranno essere rese pubbliche le relative delibere nonché i bilanci e i rendiconti;

f) la quota o contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non di valutabilità della stessa.

 fto) Tullio Michele Mario Scrimali

Carmela Portale notaio

 

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