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Statuto dell’Associazione

Statuto dell’Associazione

statuto Issco
  • Articolo 1 – Denominazione

    È costituita un’associazione denominata “Istituto Superiore per le Scienze Cognitive”.

  • Articolo 2 – Sede
    L’associazione ha sede in Enna, via Grimaldi n.8.
  • Articolo 3 – Durata
    L’associazione ha durata fino al 2100.
  • Articolo 4 – Finalità e Scopi

    L’associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo principale:

    • lo sviluppo scientifico e didattico nell’ambito delle scienze cognitive
    • lo sviluppo culturale e scientifico della città di Enna

    Altri scopi includono:

    • ricerca scientifica
    • istruzione parauniversitaria e sperimentazione didattica
    • attività editoriali e congressuali
    • attività cliniche e terapeutiche

    Modalità operative:

    • attività di ricerca in neuroscienze, scienze cognitive, psichiatria clinica, psicoterapia e riabilitazione
    • gestione della Scuola di Psicoterapia ALETEIA
    • organizzazione di corsi, seminari e aggiornamenti culturali
    • creazione di gruppi di lavoro scientifici
    • predisposizione di centri di documentazione e servizi di pubblica lettura
    • pubblicazione di libri, testi e periodici scientifici
    • stipula di convenzioni con enti pubblici e privati
    • promozione di enti e gruppi con scopi analoghi
    • gestione di strutture ambulatoriali e comunità terapeutiche
  • Articolo 5 – Soci

    Si distinguono:

    • Soci fondatori: risultanti dall’atto costitutivo
    • Soci ordinari: attribuiti dal Comitato Esecutivo
  • Articolo 6 – Requisiti per i soci

    Possono essere soci persone fisiche interessate o enti che svolgono attività affini o utili agli scopi dell’associazione.

  • Articolo 7 – Ammissione soci
    L’ammissione avviene tramite domanda al Comitato Esecutivo e delibera con maggioranza di almeno due terzi dei membri.
  • Articolo 8 – Esclusione soci
    Il Comitato Esecutivo può escludere soci che danneggiano l’associazione. Il socio escluso ha diritto al rimborso della quota versata.
  • Articolo 9 – Organi dell’associazione
    • Assemblea dei soci
    • Comitato Esecutivo
    • Presidente dell’associazione
  • Articolo 10 – Assemblee
    • Prima convocazione: almeno due terzi dei soci
    • Seconda convocazione: qualunque numero di soci
    • Modifiche statutarie e scioglimento: quorum 4/5 dei soci
  • Articolo 11 – Comitato Esecutivo
    • Composto da 3 a 5 membri, eletti dall’assemblea
    • Durata minima incarico: 3 anni, rieleggibili
    • Presidente eletto tra i membri, rappresentanza legale, conferimento di procure 
  • Articolo 12 – Chiusura esercizio sociale

    Ogni 31 dicembre, con redazione inventario e bilancio.

  • Articolo 13 – Patrimonio

    Costituito da:

    • quote sociali e annuali
    • contributi, donazioni, lasciti
    • beni mobili e immobili
    • fondi di riserva
  • Articolo 14 – Regolamenti

    Il Comitato Esecutivo può emettere regolamenti per l’attività dell’associazione o per settori specifici.

  • Articolo 15 – Revisori dei conti
    L’assemblea può nominare tre revisori dei conti con durata pari al Comitato Esecutivo.
  • Articolo 16 – Scioglimento
    Deciso dall’assemblea con le modalità previste; devoluzione del patrimonio ad associazioni con finalità analoghe.
  • Articolo 17 – Norme generali
    • Divieto di distribuire utili o riserve
    • Rapporto uniforme tra soci
    • Obbligo di redigere e approvare annualmente rendiconti economici e finanziari
    • Organi eleggibili con principio del voto singolo